Art. 2.

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 173:

              1) al comma 1, le parole: «soltanto nei casi previsti dalla legge» sono soppresse;

              2) al comma 2, le parole: «a pena di decadenza» sono soppresse;

          b) al comma 1 dell'articolo 175, le parole: «a pena di decadenza,» sono soppresse.