1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 173:
1) al comma 1, le parole: «soltanto nei casi previsti dalla legge» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «a pena di decadenza» sono soppresse;
b) al comma 1 dell'articolo 175, le parole: «a pena di decadenza,» sono soppresse.